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di Fabrizio Seno - Studio Legale Seno, Francini & Partners

 

Lo sviluppo ordinato e sicuro di qualsiasi progetto industriale richiede oggi una particolare attenzione ai profili legali di riferimento per la protezione della proprietà intellettuale: sono numerosi i casi di idee innovative sotto il profilo tecnico che sono, tuttavia, naufragate per una impostazione non adeguata della tutela legale.

La tutela legale deve essere prima di tutto di tipo preventivo, a prescindere dalla tipologia di progetto e dalla natura del soggetto interessato (impresa o progettista). La predisposizione di strumenti adeguati sin da principio, nel settore della ricerca innovativa come in ogni altro ambito, fornisce infatti la garanzia di proseguire, passo dopo passo, in sicurezza, eliminando o riducendo ampiamente i rischi, spesso congeniti, derivanti dalle molteplici insidie presenti nella fase di progettazione stessa e poi nel mercato.

Risulta quindi di primaria importanza che qualsiasi progetto, e prima ancora la filosofia di chi lo intende realizzare, siano improntati ad una valutazione ponderata di ogni elemento che inevitabilmente inciderà sul successo del prodotto. La conseguenza è che il “nuovo prodotto” debba essere il punto di arrivo e non di partenza, anche sotto un profilo legale.

Ciò significa che, prima ancora di ragionare in merito ai materiali innovativi o ai partner per la distribuzione e alla quantificazione dei proventi, l'azienda, il progettista o il ricercatore devono mettere in sicurezza il prodotto.

Tale operazione ha il suo principio nelle ricerche di anteriorità. Che si tratti di un prodotto tecnologicamente innovativo o esteticamente accattivante, è infatti di primaria importanza verificare se e in che misura sia possibile produrlo liberamente.

Ciò comporta la verifica di eventuali anteriorità che privino il prodotto di novità, per accertare la possibilità di:
- commercializzare il nuovo prodotto senza interferire con diritti di esclusiva di terzi;
- ottenere sul prodotto un titolo brevettuale con in conseguenti diritti di esclusiva, da far valere eventualmente anche nei confronti di partner interessati alla produzione e/o commercializzazione.

E’ chiaro infatti che oggi qualsiasi progetto deve già conoscere il proprio destino in termini di spazi di mercato e modalità di sfruttamento, prima ancora di essere campionato; diversamente, deve nascere come un prodotto che dovrà trovare la propria forza nel marketing e non nell’esclusiva tecnica.

Conseguenza di quanto sopra è che in fase di studio e progettazione di un’idea (del designer), così come nella valutazione della convenienza nella produzione di un articolo di terzi, il primo step è una ricerca brevettuale che fornisca il panorama dello stato dell’arte, che costituisce sempre il parametro di riferimento per la valutazione della portata innovativa del prodotto.

Una volta verificato che lo stato dell’arte lascia spazio all’idea, questa deve essere tutelata con una domanda di brevetto o modello / design industriale, redatta da un tecnico esperto che riesca a trasferire con scrupolo nel documento brevettuale tutte le caratteristiche innovative per cui viene richiesta la tutela.

Parallelamente, e prima ancora della brevettazione, il prodotto deve essere tutelato anche sotto altri aspetti collaterali: ad esempio la formalizzazione di alcuni rapporti satellite nella fase progettuale (stampatore, ricercatore materiale). Chiunque venga coinvolto nella progettazione, in modo più o meno rilevante, deve necessariamente essere intestatario di obblighi giuridici che non rischino di vanificare le potenzialità del prodotto.

Lo stampatore, per esempio, dovrà sottoscrivere un accordo di riservatezza che non lasci margini di interpretazione sulla proprietà intellettuale del prodotto e dei mezzi stessi di produzione. Così il grafico, così il tecnico progettista dovranno riconoscere i limitati diritti patrimoniali loro spettanti, ben distinti dai diritti relativi alla ideazione e alla innovazione del prodotto.

A tutti i soggetti coinvolti devono essere imposti accordi di riservatezza dettagliati, specie per quanto concerne divulgazioni che possono inficiare, in un momento anche sensibilmente successivo, la validità di un intero brevetto. Si pensi per esempio che qualora in una causa emerga la divulgazione di un prodotto in data anteriore alla domanda di brevetto, il titolo brevettuale è nullo, con la conseguenza di determinare la perdita di qualsiasi diritto di esclusiva nei confronti dei concorrenti, anche lo stesso contro cui è stata promossa l’azione giudiziale.

Questo è un caso tutt’altro che sporadico e conseguenza diretta di una brevettazione che non ha tenuto conto delle cautele menzionate. Una condotta attenta garantisce invece che il prodotto, una volta realizzato, sia, per quanto concerne l’attività pregressa, sicuro.

Le considerazioni sopra menzionate valgono evidentemente tanto nel caso in cui il soggetto da tutelare sia un progettista, quanto nel caso in cui si tratti di un’azienda che voglia sviluppare un prodotto o garantirsi lo sfruttamento di un brevetto terzo in sicurezza.

La verifica della validità anche giuridica di un prodotto brevettato è quindi essenziale non solo per chi è intestatario del titolo, ma anche e soprattutto per chi con quel prodotto si immette nel mercato attraverso un accordo commerciale (licenza). Per questo è importante trasmettere agli operatori del settore industriale, tanto ai progettisti quanto agli imprenditori (se non quando queste due figure vanno a sovrapporsi), le implicazioni pratiche una scarsa tutela giuridica può comportare.

In secondo luogo è  necessaria l’assistenza nell’aspetto tecnico: le ricerche di anteriorità su brevetti e modelli, gli accordi di riservatezza con i terzi e i collaboratori.

Una volta che il piano di sviluppo è protetto e viene garantito il prodotto, si passa alla fase successiva: l’esternalizzazione del prodotto e la relativa strategia di immissione nel mercato. In questo evidentemente interviene un tipo di tutela che deve tener conto non solo delle cautele giuridiche, ma anche dell’efficacia commerciale delle stesse.

Per l’ingresso del nuovo prodotto nel mercato devono valutarsi molte variabili, come ad esempio la forma personale o societaria del titolare dei titoli brevettuali, la fattispecie più adatta per i rapporti con le aziende produttrici e in generale con i partner, siano essi licenzianti o licenziatari di titoli brevettuali, nonché la stessa identificabilità del prodotto nel mercato, anche con l’ausilio di segni  distintivi.

In quest’ultimo ambito, il prodotto deve esser riconoscibile attraverso un marchio, proprio o del titolare del brevetto, in via esclusiva o in sinergia attraverso accordi di co-branding.

Questa fase comporta una valutazione della tipologia di settore cui appartiene il prodotto, la forza contrattuale che ne deriva, la tipologia di partner contrattuale, che è al tempo stesso collaboratore e controparte.

La modulazione dei contratti di cessione o licenza (accordi tipici per le fattispecie) sulle specifiche caratteristiche e prassi del settore, costituisce una necessità per chi intende creare una collaborazione nello sfruttamento di un prodotto. E’ imprescindibile che l’atto con cui si dispone dei propri diritti patrimoniali in favore di un’azienda o con cui si acquisiscono diritti sui prodotti altrui, sia strutturato in modo tale da consentire lo sfruttamento efficiente del risultato del proprio prodotto.

Infine la consulenza legale tutela il prodotto una volta immesso nel mercato. Tale tipologia di assistenza verte sia sulla tutela del designer nei confronti dell’azienda licenziataria, sia dell’azienda nei confronti del licenziante, sia in generale del titolare di diritti di esclusiva nei confronti del concorrente.

Una puntuale e tempestiva contestazione degli inadempimenti contrattuali dei partner commerciali e una immediata reazione contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi rappresentano il primo strumento di tutela, evitando che pratiche illecite nel mercato si consolidino e siano pertanto più difficili da sanzionare.

Fabrizio Seno

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